STATUTO DE
ASSOCIAZIONE “ARCA DEI CANI”
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “ARCA DEI CANI” in forma d’associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione avrà durata illimitata.
L’Associazione fissa la propria sede in PIANCOGNO (BS).
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.
ART. 2 – Statuto
L’Associazione “ARCA DEI CANI” è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 3 – Oggetto e scopo
FINALITA’ ASSOCIAZIONE PER IL RICOVERO CURA RIABILITAZIONE DEGLI ANIMALI
Scopi e finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo difesa degli animali e dell’ambiente in genere, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetto di diritti.
Promuovere e sviluppare la cultura, l’amore e il rispetto verso gli animali e la natura.
L’Associazione si conforma ai princìpi contenuti nelle convenzioni internazionali, nelle direttive e regolamenti UE e nelle leggi nazionali, in tema di tutela degli animali.
Promuovere e proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti, politiche e iniziative che facilitino il rapporto fra l’essere umano e gli animali in modo rispettoso anche per l’ambiente, sia naturale che urbano, per renderlo più vivibile per i nostri amici animali e favorire la convivenza con l’essere umano e rendere la vita degli animali priva di sofferenze.
Essa presta la propria attività di volontariato prevalentemente a favore degli animali al fine di salvare, curare, riabilitare, ospitare e riaffidare a persone idonee che diano garanzie di buon trattamento agli animali stessi.
L’Associazione nasce con l’obiettivo di combattere la violenza e lo sfruttamento degli animali promuovendo ogni forma di aiuto ed assistenza volta a combattere il randagismo e l’abbandono.
Essa intende intervenire in aiuto degli animali che soffrono, trovati feriti, in stato di abbandono o maltrattati.
L’Associazione si attiverà inoltre per aiutare i proprietari di animali bisognosi di assistenza in quanto impossibilitati a provvedere alla loro cura.
L’Associazione pertanto, per il perseguimento dell’obiettivo prefissato e nell’intento di agire in favore degli animali e di tutta la collettività, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:
- gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si presti quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, soggetti a confische o sequestri) domestici o selvatici;
- intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono sterilizzando, soccorrendo e cercando per gli animali abbandonati o maltrattati una sistemazione definitiva o provvisoria presso persone che diano garanzie di buon trattamento;
- intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono degli animali al fine di migliorare la vita della collettività e prevenire problemi igienico sanitari;
- promuovere le adozioni di animali ricoverati presso eventuali strutture disponibili e/o abitazioni di privati e operare per il recupero degli animali con difficoltà comportamentali;
- intervenire contro ogni forma di maltrattamento o sfruttamento degli animali anche attraverso l’organizzazione e/o partecipare a manifestazioni ed altre azioni non violente quali conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda a favore dei diritti degli animali;
- organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso apposite azioni anche presso negozi e supermercati o con banchetti organizzati, in occasione di manifestazioni e campagne di sensibilizzazione;
- favorire, anche attraverso i mass media, la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste, promuovendo incontri, progetti, manifestazioni, attività culturali/ricreative, convegni, raccolte di firme relativamente al tema dei diritti degli animali;
- organizzare iniziative educative, anche nelle scuole;
- collaborare con altri enti e associazioni aventi scopo analogo, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per gestire progetti o attività coerenti con gli obiettivi dell’Associazione;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
TITOLO II – ADERENTI
ART. 4 – Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
ART. 5 – Adesione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. L’attività del volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; la qualità del volontario è, infatti, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione stessa. Al volontario sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti disciplinati dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
ART. 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamenti o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ART. 7 – Obblighi assicurativi
L’Associazione predispone per i propri aderenti che prestano attività di volontariato idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
TITOLO III – ORGANI
ART. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 9 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
ART. 10 – Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L’Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
ART. 11 – Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea:
a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni;
f) approva il Regolamento che disciplina l’attività dei volontari;
g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel Libro delle Adunanze dell’Assemblea.
ART. 12 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.
ART. 13 – Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.
Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
ART. 14 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di cinque anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il prowedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
ART. 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è
eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
AI Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
ART. 16 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 17 – Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO
ART. 18 – Risorse economiche e patrimonio
L’Associazionetre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifichee documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ,come mercatini e eventi di vario genere.
Il patrimonio dell’Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ART. 19 – Bilancio
Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ART. 20 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 21 – Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall’art.5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
ART. 22 – Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
ART. 23 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I, Titolo II del Codice Civile e, in subordine, a quelle previste dalla normativa specialistica di settore.